I regimi di partita IVA ordinario e di contabilità semplificata a disposizione dei lavoratori autonomi iscritti ad ordine professionale

I regimi di partita IVA ordinario e di contabilità semplificata a disposizione dei lavoratori autonomi iscritti ad ordine professionale

 

In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:

I possibili casi di utilizzo del regime ordinario di partita IVA per l’attività di lavoro autonomo per la quale è prevista l’iscrizione ad ordine professionale:

viene mostrato il caso in cui è possibile adottare il regime ordinario: i lavoratori autonomi iscritti ad ordine professionale possono scegliere facoltativamente di adottare il regime ordinario di partita IVA al posto dei regimi di contabilità semplificata o forfettario (regime quest’ultimo a cui è possibile accedere rispettando determinato requisiti) facendone apposita richiesta

I possibili casi di utilizzo del regime di partita IVA di contabilità semplificata per l’attività di lavoro autonomo per la quale è prevista l’iscrizione ad ordine professionale:

viene mostrato il caso in cui è possibile adottare il regime di contabilità semplificata: i lavoratori autonomi iscritti ad ordine professionale dotati di partita IVA, in mancanza dei requisiti necessari per accedere al regime forfettario, svolgono la propria attività automaticamente in regime di contabilità semplificata

I costi a carico dei lavoratori autonomi iscritti ad ordine professionale specifici per i regimi di partita IVA ordinario e di contabilità semplificata:

vengono illustrati nel dettaglio i costi specificatamente riguardanti i regimi di partita IVA ordinario e di contabilità semplificata, quali:

contributi assistenziali e previdenziali:

tra le principali tipologie di contributi assistenziali e previdenziali vi sono: i contributi integrativi, i contributi di maternità e paternità e i contributi soggettivi.

  • I contributi integrativi (conosciuti anche con il nome “cassa di previdenza”) sono calcolati in percentuale sul fatturato relativo all’anno di riferimento: corrispondono nello specifico al 4% del fatturato. Nonostante siano i lavoratori autonomi a dover versare una somma corrispondente a tale percentuale alla propria Cassa di Previdenza e Assistenza (ad esempio gli architetti devono versare tale somma a Inarcassa), il costo dei contributi integrativi è in realtà a carico dei clienti (committenti) dei suddetti lavoratori, in quanto tali costi vengono addebitati dai lavoratori autonomi direttamente ai propri clienti
  • I contributi di maternità e paternità consistono in una determinata somma di denaro, variabile in base alla specifica Cassa di Previdenza e Assistenza di appartenenza, che i lavoratori autonomi iscritti ad ordine professionale devono versare alla Cassa di Previdenza e Assistenza indipendentemente dall’importo del cosiddetto reddito imponibile ai fini contributivi annuale
  • I contributi soggettivi sono di due tipi: i contributi soggettivi fissi e i contributi soggettivi variabili. I contributi soggettivi fissi consistono in una determinata somma di denaro, variabile in base alla specifica Cassa di Previdenza e Assistenza di appartenenza, che i lavoratori autonomi iscritti ad ordine professionale devono versare alla Cassa di Previdenza e Assistenza indipendentemente dall’importo del cosiddetto reddito imponibile ai fini contributivi annuale. I contributi soggettivi variabili devono invece essere versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza solamente nel caso in cui il reddito imponibile ai fini contributivi annuale sia maggiore del cosiddetto contributo minimo (che per gli architetti, ad esempio, corrisponde ad una somma di 2360 €) e sono di importo variabile, in quanto calcolati come differenza tra una determinata percentuale, diversa per ogni specifica cassa di previdenza e assistenza (ad esempio, per gli architetti, corrispondente al 14,5%), del reddito imponibile ai fini contributivi annuale e l’importo del contributo minimo.

IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche):

l’imposta sui redditi delle persone fisiche, che deve essere versata nelle casse dell’Erario, è di importo variabile, in quanto calcolata come percentuale (variabile, dal 23% al 43%) del reddito imponibile ai fini IRPEF annuale.

Il significato e il calcolo del reddito imponibile ai fini contributivi:

  • viene spiegato in termini semplici il concetto di reddito imponibile ai fini contributivi, che rappresenta la base imponibile su cui deve essere calcolata la parte variabile dei contributi assistenziali e previdenziali
  • viene spiegato come calcolare l’ammontare del reddito imponibile ai fini contributivi annuale. Tale reddito, nel regime ordinario, viene calcolato in modo analitico secondo il principio di cassa, ovvero come differenza precisa tra ricavi e costi derivanti dallo svolgimento dell’attività, entrambi inerenti all’anno di riferimento (l’anno precedente a quello in cui i contributi devono essere versati all’INPS)

Il significato e il calcolo del reddito imponibile ai fini IRPEF:

  • viene spiegato in termini semplici il concetto di reddito imponibile ai fini IRPEF, che rappresenta la base imponibile su cui deve essere calcolata l’imposta sui redditi delle persone fisiche
  • viene spiegato come calcolare l’ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEF annuale. Tale reddito, nel regime ordinario, viene calcolato in modo analitico secondo il principio di cassa, ovvero come differenza precisa tra ricavi, costi derivanti dallo svolgimento dell’attività, costi relativi ai contributi soggettivi e di maternità e paternità, tutti inerenti all’anno di riferimento (l’anno precedente a quello in cui i tributi devono essere versati all’Erario).