A chi è rivolto questo paragrafo riguardante la Partita IVA per le Imprese Individuali?
Il paragrafo e l’intero corso sono rivolti ai ragazzi delle scuole di Ragioneria, agli studenti universitari iscritti ai corsi della facoltà di Economia e, in generale, a tutti coloro che, per ragioni professionali o per semplice interesse, si avvicinano per la prima volta alla materia dell’economia aziendale.
Ho impostato come generico “livello di difficoltà” delle lezioni quello di “scuola superiore”, perché ritengo che gli argomenti trattati possano essere ben compresi ad ogni età, a partire da quella in cui si fa l’ingresso nelle scuole superiori.
È vivamente consigliabile, per coloro che prendono visione delle video-lezioni a scopo professionale, rivolgersi al proprio commercialista di fiducia per prendere qualunque decisione o per dirimere qualsiasi dubbio, in quanto le presenti lezioni sono impartite con l’obiettivo di fornire agli interessati un quadro informativo generale, ma alcune informazioni in esse contenute potrebbero essere imprecise dal punto di vista contabile e fiscale.
Il presente paragrafo è dedicato all’illustrazione delle due tipologie di attività di impresa individuale, artigianato e commercio, nonché alla presentazione dei diversi Regimi fiscali e contabili di Partita IVA a disposizione dei titolari delle ditte individuali (regime ordinario, regime in contabilità semplificata e regime forfettario), dei punti in comune tra i tre regimi, quali obblighi e costi per l’apertura e il mantenimento della Partita IVA, e delle differenze tra questi, relative all’obbligo di inserimento, o meno, dell’IVA in fattura, nonché al calcolo dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS e delle imposte dovute all’Erario (IRPEF o imposta sostitutiva), sulla base, rispettivamente, del reddito imponibile ai fini contributivi e del reddito imponibile ai fini impositivi. Tale paragrafo include le seguenti lezioni:
In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:
vengono mostrate le due tipologie di attività di Impresa Individuale esistenti: attività di Artigianato e attività di Commercio e vengono evidenziate le differenze tra queste:
si basa principalmente sul lavoro manuale (del titolare della ditta). Ne costituiscono degli esempi: gli idraulici, i gelatai, i meccanici, i falegnami, ecc.
si basa principalmente sulla vendita di beni o servizi. Ne costituiscono un esempio i negozianti al dettaglio
vengono brevemente presentati, per essere poi approfonditi nelle successive lezioni, i diversi tipi di Regimi Fiscali e Contabili (regime ordinario, regime in contabilità semplificata e regime forfettario) a disposizione delle due diverse tipologie di persone fisiche contribuenti IVA (artigiani e commercianti)
i diversi obblighi a carico del titolare della ditta individuale validi per qualunque regime di Partita IVA (richiesta di assegnazione di una Partita IVA, richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese, richiesta di iscrizione all’INPS, richiesta di apertura di una posizione assicurativa all’INAIL) sono in realtà compresi all’interno di un unico obbligo generale: quello della presentazione della Comunicazione Unica di Impresa all’Ufficio del Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività
i costi a carico del titolare della ditta individuale validi per qualunque regime di Partita IVA sono quelli relativi all’iscrizione della ditta all’interno del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, e possono essere scomposti nelle seguenti voci di costo: Diritto camerale (annuale, di importo variabile dai 44€ ai 100€), Diritti di segreteria (iniziale, di importo pari a 18€), Imposta di bollo (iniziale, di importo pari a 17,50€)
i titolari di Partita IVA che svolgono la propria attività di impresa mediante tali regimi sono obbligati all’inserimento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) in fattura
i titolari di Partita IVA che svolgono la propria attività di impresa mediante tale regime non devono inserire l’IVA in fattura
l’inserimento dell’IVA in fattura implica un costo aggiuntivo per il cliente finale
l’assenza dell’IVA in fattura, d’altro canto, come spiegato nel video, non assicura un risparmio per il cliente finale
In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:
vengono mostrati i possibili casi di adozione del regime ordinario da parte delle ditte individuali:
i titolari di una ditta individuale sono obbligati ad adottare il regime ordinario di partita IVA quando i ricavi annuali superano i 400.000 € nel caso in cui l’attività di impresa consista in un’attività di prestazione di servizi e i 700.000 € nel caso in cui l’attività di impresa consista in un’attività di cessione (vendita) di beni
i titolari di una ditta individuale possono scegliere di adottare il regime ordinario di partita IVA nei casi in cui non vengono superate le soglie di ricavi annuali di 400.000 € se l’attività di impresa consiste in un’attività di prestazione di servizi e di 700.000 € se l’attività di impresa consiste in un’attività di cessione (vendita) di beni
dopo una breve presentazione dei costi comuni a qualunque regime di partita IVA (quelli relativi all’iscrizione della ditta all’interno del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio), vengono illustrati nel dettaglio i costi specificatamente riguardanti il regime ordinario di partita IVA, quali:
esistono due tipologie di contributi assistenziali e previdenziali: i contributi fissi e i contributi variabili.
I contributi fissi consistono in una determinata somma di denaro, pari a circa 3.800 €, che i titolari di una ditta individuale devono versare alla Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS indipendentemente dall’importo del cosiddetto reddito imponibile ai fini contributivi annuale.
I contributi variabili devono invece essere versati nelle casse della Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS solamente nel caso in cui il reddito imponibile ai fini contributivi annuale superi la soglia di circa 15.000 €, e sono di importo variabile, in quanto calcolati come percentuale della parte di reddito imponibile ai fini contributivi annuale eccedente la soglia dei 15.000 €. Tale percentuale è del 23% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera la soglia dei 15.000 € ma non eccede la soglia di 46.000 €, mentre diventa del 24% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera anche la soglia di 46.000 €.
l’imposta sui redditi delle persone fisiche, che deve essere versata nelle casse dell’Erario, è di importo variabile, in quanto calcolata come percentuale (variabile, dal 23% al 43%) del reddito imponibile ai fini IRPEF annuale.
In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:
viene mostrato il caso in cui è possibile adottare il regime di contabilità semplificata: i titolari di una ditta individuale possono scegliere facoltativamente di adottare il regime di partita IVA in contabilità semplificata (al posto del regime ordinario) nei casi in cui non vengono superate le soglie di ricavi annuali di 400.000 € se l’attività di impresa consiste in un’attività di prestazione di servizi e di 700.000 € se l’attività di impresa consiste in un’attività di cessione (vendita) di beni
dopo una breve presentazione dei costi comuni a qualunque regime di partita IVA (quelli relativi all’iscrizione della ditta all’interno del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio), vengono illustrati nel dettaglio i costi specificatamente riguardanti il regime di partita IVA in contabilità semplificata, quali:
esistono due tipologie di contributi assistenziali e previdenziali: i contributi fissi e i contributi variabili.
l’imposta sui redditi delle persone fisiche, che deve essere versata nelle casse dell’Erario, è di importo variabile, in quanto calcolata come percentuale (variabile, dal 23% al 43%) del reddito imponibile ai fini IRPEF annuale.
In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:
viene mostrato il caso in cui è possibile adottare il regime forfettario: i titolari di una ditta individuale possono scegliere facoltativamente di adottare il regime di partita IVA forfettario (al posto del regime ordinario o del regime in contabilità semplificata) nel caso in cui non viene superata la soglia di ricavi annuali di 65.000 €, sia che l’attività di impresa consista in un’attività di prestazione di servizi sia che l’attività di impresa consista in un’attività di cessione (vendita) di beni
dopo una breve presentazione dei costi comuni a qualunque regime di partita IVA (quelli relativi all’iscrizione della ditta all’interno del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio), vengono illustrati nel dettaglio i costi specificatamente riguardanti il regime di partita IVA in contabilità semplificata, quali:
esistono due tipologie di contributi assistenziali e previdenziali: i contributi fissi e i contributi variabili.
I contributi fissi consistono in una determinata somma di denaro, pari a circa 3.800 €, che i titolari di una ditta individuale devono versare alla Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS indipendentemente dall’importo del cosiddetto reddito imponibile ai fini contributivi annuale.
I contributi variabili devono invece essere versati nelle casse della Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS solamente nel caso in cui il reddito imponibile ai fini contributivi annuale superi la soglia di circa 15.000 €, e sono di importo variabile, in quanto calcolati come percentuale della parte di reddito imponibile ai fini contributivi annuale eccedente la soglia dei 15.000 €. Tale percentuale è del 23% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera la soglia dei 15.000 € ma non eccede la soglia di 46.000 €, mentre diventa del 24% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera anche la soglia di 46.000 €.
Nel regime forfettario è possibile richiedere una riduzione dell’importo dei contributi assistenziali e previdenziali (totali) da versare all’INPS del 35%;
l’imposta sostitutiva (ovvero da applicare in sostituzione all’IRPEF) che deve essere versata nelle casse dell’Erario viene calcolata come percentuale (del 5% per i primi cinque anni di attività e del 15% per gli anni successivi) del reddito imponibile ai fini impositivi annuale.
La stima del reddito imponibile ai fini contributivi viene effettuata applicando tale coefficiente di redditività (ovvero una determinata percentuale) all’ammontare dei reali ricavi (e altri proventi).
Dal risultato ottenuto applicando il coefficiente di redditività all’ammontare dei reali ricavi (e altri proventi) occorre poi sottrarre i costi reali relativi ai contributi assistenziali e previdenziali relativi all’anno considerato.