La PARTITA IVA e i REGIMI per le IMPRESE INDIVIDUALI

Ciao a tutti!

A chi è rivolto questo paragrafo riguardante la Partita IVA per le Imprese Individuali?

Il paragrafo e l’intero corso sono rivolti ai ragazzi delle scuole di Ragioneria, agli studenti universitari iscritti ai corsi della facoltà di Economia e, in generale, a tutti coloro che, per ragioni professionali o per semplice interesse, si avvicinano per la prima volta alla materia dell’economia aziendale.

Ho impostato come generico “livello di difficoltà” delle lezioni quello di “scuola superiore”, perché ritengo che gli argomenti trattati possano essere ben compresi ad ogni età, a partire da quella in cui si fa l’ingresso nelle scuole superiori.

 

È vivamente consigliabile, per coloro che prendono visione delle video-lezioni a scopo professionale, rivolgersi al proprio commercialista di fiducia per prendere qualunque decisione o per dirimere qualsiasi dubbio, in quanto le presenti lezioni sono impartite con l’obiettivo di fornire agli interessati un quadro informativo generale, ma alcune informazioni in esse contenute potrebbero essere imprecise dal punto di vista contabile e fiscale.

 

Il presente paragrafo è dedicato all’illustrazione delle due tipologie di attività di impresa individuale, artigianato e commercio, nonché alla presentazione dei diversi Regimi fiscali e contabili di Partita IVA a disposizione dei titolari delle ditte individuali (regime ordinario, regime in contabilità semplificata e regime forfettario), dei punti in comune tra i tre regimi, quali obblighi e costi per l’apertura e il mantenimento della Partita IVA, e delle differenze tra questi, relative all’obbligo di inserimento, o meno, dell’IVA in fattura, nonché al calcolo dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS e delle imposte dovute all’Erario (IRPEF o imposta sostitutiva), sulla base, rispettivamente, del reddito imponibile ai fini contributivi e del reddito imponibile ai fini impositivi. Tale paragrafo include le seguenti lezioni:

 

 

1 Lezione: La Partita IVA e i Regimi a disposizione delle Imprese Individuali: Introduzione

 

In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:

 

L’esistenza di due diverse tipologie di Attività di Impresa Individuale:

vengono mostrate le due tipologie di attività di Impresa Individuale esistenti: attività di Artigianato e attività di Commercio e vengono evidenziate le differenze tra queste:

Attività di Artigianato:

si basa principalmente sul lavoro manuale (del titolare della ditta). Ne costituiscono degli esempi: gli idraulici, i gelatai, i meccanici, i falegnami, ecc.

Attività di Commercio:

si basa principalmente sulla vendita di beni o servizi. Ne costituiscono un esempio i negozianti al dettaglio

 

L’esistenza di diversi Regimi di Partita IVA a disposizione delle Imprese Individuali:

vengono brevemente presentati, per essere poi approfonditi nelle successive lezioni, i diversi tipi di Regimi Fiscali e Contabili (regime ordinario, regime in contabilità semplificata e regime forfettario) a disposizione delle due diverse tipologie di persone fisiche contribuenti IVA (artigiani e commercianti)

 

L’esistenza di importanti punti in comune a tutti e tre i Regimi Fiscali e Contabili (regime ordinario, regime in contabilità semplificata e regime forfettario), quali:

Obblighi:

i diversi obblighi a carico del titolare della ditta individuale validi per qualunque regime di Partita IVA (richiesta di assegnazione di una Partita IVA, richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese, richiesta di iscrizione all’INPS, richiesta di apertura di una posizione assicurativa all’INAIL) sono in realtà compresi all’interno di un unico obbligo generale: quello della presentazione della Comunicazione Unica di Impresa all’Ufficio del Registro delle Imprese, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività

Costi:

i costi a carico del titolare della ditta individuale validi per qualunque regime di Partita IVA sono quelli relativi all’iscrizione della ditta all’interno del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, e possono essere scomposti nelle seguenti voci di costo: Diritto camerale (annuale, di importo variabile dai 44€ ai 100€), Diritti di segreteria (iniziale, di importo pari a 18€), Imposta di bollo (iniziale, di importo pari a 17,50€)

 

La differenza nell’obbligo di inserimento, o meno, dell’IVA in fattura a seconda della tipologia di Regime Fiscale e Contabile adottata per lo svolgimento dell’attività di impresa:

Regime ordinario e Regime di contabilità semplificata:

i titolari di Partita IVA che svolgono la propria attività di impresa mediante tali regimi sono obbligati all’inserimento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) in fattura

Regime forfettario:

i titolari di Partita IVA che svolgono la propria attività di impresa mediante tale regime non devono inserire l’IVA in fattura

 

Considerazioni sull’esistenza o meno di una reale differenza di costo per il cliente dell’impresa individuale a seconda del Regime Fiscale e Contabile in cui questa opera:

Regime ordinario e Regime di contabilità semplificata:

l’inserimento dell’IVA in fattura implica un costo aggiuntivo per il cliente finale

Regime forfettario:

l’assenza dell’IVA in fattura, d’altro canto, come spiegato nel video, non assicura un risparmio per il cliente finale

 

 

2 Lezione: Il regime ordinario di partita IVA a disposizione delle imprese individuali

 

In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:

 

I possibili casi di utilizzo del regime ordinario di partita IVA per l’attività di impresa individuale:

vengono mostrati i possibili casi di adozione del regime ordinario da parte delle ditte individuali:

Utilizzo obbligatorio:

i titolari di una ditta individuale sono obbligati ad adottare il regime ordinario di partita IVA quando i ricavi annuali superano i 400.000 nel caso in cui l’attività di impresa consista in un’attività di prestazione di servizi e i 700.000 nel caso in cui l’attività di impresa consista in un’attività di cessione (vendita) di beni

Utilizzo facoltativo:

i titolari di una ditta individuale possono scegliere di adottare il regime ordinario di partita IVA nei casi in cui non vengono superate le soglie di ricavi annuali di 400.000 se l’attività di impresa consiste in un’attività di prestazione di servizi e di 700.000 se l’attività di impresa consiste in un’attività di cessione (vendita) di beni

 

I costi a carico del titolare di una ditta individuale specifici per il regime ordinario di partita IVA:

dopo una breve presentazione dei costi comuni a qualunque regime di partita IVA (quelli relativi all’iscrizione della ditta all’interno del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio), vengono illustrati nel dettaglio i costi specificatamente riguardanti il regime ordinario di partita IVA, quali:

Contributi assistenziali e previdenziali:

esistono due tipologie di contributi assistenziali e previdenziali: i contributi fissi e i contributi variabili.

I contributi fissi consistono in una determinata somma di denaro, pari a circa 3.800 , che i titolari di una ditta individuale devono versare alla Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS indipendentemente dall’importo del cosiddetto reddito imponibile ai fini contributivi annuale.

I contributi variabili devono invece essere versati nelle casse della Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS solamente nel caso in cui il reddito imponibile ai fini contributivi annuale superi la soglia di circa 15.000 , e sono di importo variabile, in quanto calcolati come percentuale della parte di reddito imponibile ai fini contributivi annuale eccedente la soglia dei 15.000 . Tale percentuale è del 23% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera la soglia dei 15.000 ma non eccede la soglia di 46.000 €, mentre diventa del 24% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera anche la soglia di 46.000 .

IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche):

l’imposta sui redditi delle persone fisiche, che deve essere versata nelle casse dell’Erario, è di importo variabile, in quanto calcolata come percentuale (variabile, dal 23% al 43%) del reddito imponibile ai fini IRPEF annuale.

 

Il significato e il calcolo del reddito imponibile ai fini contributivi:

  • viene spiegato in termini semplici il concetto di reddito imponibile ai fini contributivi, che rappresenta la base imponibile su cui deve essere calcolata la parte variabile dei contributi assistenziali e previdenziali
  • viene spiegato come calcolare l’ammontare del reddito imponibile ai fini contributivi annuale. Tale reddito, nel regime ordinario, viene calcolato in modo analitico secondo il principio di competenza, ovvero come differenza precisa tra ricavi (e altri proventi) e costi derivanti dallo svolgimento dell’attività, entrambi inerenti all’anno di riferimento (l’anno precedente a quello in cui i contributi devono essere versati all’INPS)

 

Il significato e il calcolo del reddito imponibile ai fini IRPEF:

  • viene spiegato in termini semplici il concetto di reddito imponibile ai fini IRPEF, che rappresenta la base imponibile su cui deve essere calcolata l’imposta sui redditi delle persone fisiche
  • viene spiegato come calcolare l’ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEF annuale. Tale reddito, nel regime ordinario, viene calcolato in modo analitico secondo il principio di competenza, ovvero come differenza precisa tra ricavi (e altri proventi), costi derivanti dallo svolgimento dell’attività, e costi relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, tutti inerenti all’anno di riferimento (l’anno precedente a quello in cui i tributi devono essere versati all’Erario).

 

 

3 Lezione: Il regime di contabilità semplificata di partita IVA a disposizione delle imprese individuali

 

In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:

 

I possibili casi di utilizzo del regime di partita IVA in contabilità semplificata per l’attività di impresa individuale:

viene mostrato il caso in cui è possibile adottare il regime di contabilità semplificata: i titolari di una ditta individuale possono scegliere facoltativamente di adottare il regime di partita IVA in contabilità semplificata (al posto del regime ordinario) nei casi in cui non vengono superate le soglie di ricavi annuali di 400.000 se l’attività di impresa consiste in un’attività di prestazione di servizi e di 700.000 se l’attività di impresa consiste in un’attività di cessione (vendita) di beni

 

I costi a carico del titolare di una ditta individuale specifici per il regime di partita IVA in contabilità semplificata:

dopo una breve presentazione dei costi comuni a qualunque regime di partita IVA (quelli relativi all’iscrizione della ditta all’interno del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio), vengono illustrati nel dettaglio i costi specificatamente riguardanti il regime di partita IVA in contabilità semplificata, quali:

contributi assistenziali e previdenziali:

esistono due tipologie di contributi assistenziali e previdenziali: i contributi fissi e i contributi variabili.

  • I contributi fissi consistono in una determinata somma di denaro, pari a circa 3.800 , che i titolari di una ditta individuale devono versare alla Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS indipendentemente dall’importo del cosiddetto reddito imponibile ai fini contributivi annuale.
  • I contributi variabili devono invece essere versati nelle casse della Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS solamente nel caso in cui il reddito imponibile ai fini contributivi annuale superi la soglia di circa 15.000 , e sono di importo variabile, in quanto calcolati come percentuale della parte di reddito imponibile ai fini contributivi annuale eccedente la soglia dei 15.000 . Tale percentuale è del 23% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera la soglia dei 15.000 ma non eccede la soglia di 46.000 €, mentre diventa del 24% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera anche la soglia di 46.000 .

IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche):

l’imposta sui redditi delle persone fisiche, che deve essere versata nelle casse dell’Erario, è di importo variabile, in quanto calcolata come percentuale (variabile, dal 23% al 43%) del reddito imponibile ai fini IRPEF annuale.

 

Il significato e il calcolo del reddito imponibile ai fini contributivi:

  • viene spiegato in termini semplici il concetto di reddito imponibile ai fini contributivi, che rappresenta la base imponibile su cui deve essere calcolata la parte variabile dei contributi assistenziali e previdenziali
  • viene spiegato come calcolare l’ammontare del reddito imponibile ai fini contributivi annuale. Tale reddito, nel regime di contabilità semplificata, viene calcolato in modo analitico secondo il principio di cassa, ovvero come differenza precisa tra ricavi (e altri proventi) e costi derivanti dallo svolgimento dell’attività, comprendenti solamente le entrate (con riferimento ai ricavi) e le uscite (con riferimento ai costi) registrate dalla ditta nell’anno di riferimento (l’anno precedente a quello in cui i contributi devono essere versati all’INPS)

 

Il significato e il calcolo del reddito imponibile ai fini IRPEF:

  • viene spiegato in termini semplici il concetto di reddito imponibile ai fini IRPEF, che rappresenta la base imponibile su cui deve essere calcolata l’imposta sui redditi delle persone fisiche
  • viene spiegato come calcolare l’ammontare del reddito imponibile ai fini IRPEF annuale. Tale reddito, nel regime di contabilità semplificata, viene calcolato in modo analitico secondo il principio di cassa, ovvero come differenza precisa tra ricavi (e altri proventi), costi derivanti dallo svolgimento dell’attività, e costi relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, comprendenti solamente le entrate (con riferimento ai ricavi) e le uscite (con riferimento ai costi) registrate dalla ditta nell’anno di riferimento (l’anno precedente a quello in cui i tributi devono essere versati all’Erario).

 

 

4 Lezione: Il regime forfettario di partita IVA a disposizione delle imprese individuali

 

In questa lezione vengono trattati, con metodo didattico semplice, i seguenti argomenti:

 

I possibili casi di utilizzo del regime di partita IVA forfettario per l’attività di impresa individuale:

viene mostrato il caso in cui è possibile adottare il regime forfettario: i titolari di una ditta individuale possono scegliere facoltativamente di adottare il regime di partita IVA forfettario (al posto del regime ordinario o del regime in contabilità semplificata) nel caso in cui non viene superata la soglia di ricavi annuali di 65.000 , sia che l’attività di impresa consista in un’attività di prestazione di servizi sia che l’attività di impresa consista in un’attività di cessione (vendita) di beni

I costi a carico del titolare di una ditta individuale specifici per il regime di partita IVA forfettario:

dopo una breve presentazione dei costi comuni a qualunque regime di partita IVA (quelli relativi all’iscrizione della ditta all’interno del Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio), vengono illustrati nel dettaglio i costi specificatamente riguardanti il regime di partita IVA in contabilità semplificata, quali:

contributi assistenziali e previdenziali:

esistono due tipologie di contributi assistenziali e previdenziali: i contributi fissi e i contributi variabili.

I contributi fissi consistono in una determinata somma di denaro, pari a circa 3.800 , che i titolari di una ditta individuale devono versare alla Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS indipendentemente dall’importo del cosiddetto reddito imponibile ai fini contributivi annuale.

I contributi variabili devono invece essere versati nelle casse della Gestione Commercianti e Artigiani dell’INPS solamente nel caso in cui il reddito imponibile ai fini contributivi annuale superi la soglia di circa 15.000 , e sono di importo variabile, in quanto calcolati come percentuale della parte di reddito imponibile ai fini contributivi annuale eccedente la soglia dei 15.000 . Tale percentuale è del 23% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera la soglia dei 15.000 ma non eccede la soglia di 46.000 €, mentre diventa del 24% se il reddito imponibile ai fini contributivi annuale supera anche la soglia di 46.000 .

Nel regime forfettario è possibile richiedere una riduzione dell’importo dei contributi assistenziali e previdenziali (totali) da versare all’INPS del 35%;

imposta sostitutiva:

l’imposta sostitutiva (ovvero da applicare in sostituzione all’IRPEF) che deve essere versata nelle casse dell’Erario viene calcolata come percentuale (del 5% per i primi cinque anni di attività e del 15% per gli anni successivi) del reddito imponibile ai fini impositivi annuale.

Il significato e il calcolo del reddito imponibile ai fini contributivi:

  • viene spiegato in termini semplici il concetto di reddito imponibile ai fini contributivi, che rappresenta la base imponibile su cui deve essere calcolata la parte variabile dei contributi assistenziali e previdenziali
  • viene spiegato come calcolare l’ammontare del reddito imponibile ai fini contributivi annuale. Tale reddito, nel regime forfettario, non viene calcolato in modo analitico (come invece accade nel caso dei regimi ordinario e di contabilità semplificata), ovvero non viene calcolato come differenza precisa tra reali ricavi (e altri proventi) e reali costi derivanti dallo svolgimento dell’attività, bensì come differenza tra reali ricavi (e altri proventi) e costi stimati (o presunti) per lo svolgimento dell’attività, ovvero dei costi che vengono considerati normalmente necessari per lo svolgimento della specifica attività. Sulla base di questo calcolo, e dunque sulla base dell’incidenza relativa dei costi sul reddito, per ogni diversa tipologia di attività di impresa è stato fissato un cosiddetto coefficiente di redditività, che rappresenta una stima del rendimento dell’attività stessa: coefficienti di redditività più elevati corrispondono ad attività generalmente più redditizie, ovvero caratterizzate da costi (da sostenere per lo svolgimento dell’attività stessa) generalmente più bassi. A tal proposito nella lezione vengono mostrati i due diversi casi delle attività di artigianato e delle attività di commercio: generalmente le attività di artigianato presentano costi più bassi rispetto alle attività di commercio (basti pensare ai costi che i commercianti devono sostenere per l’approvvigionamento delle merci da vendere) e sono dunque caratterizzate da coefficienti di redditività più alti (pari al 67%), che indicano la superiore redditività delle attività di artigianato rispetto alle attività di commercio, caratterizzate infatti da coefficienti di redditività più bassi (pari al 40%).

La stima del reddito imponibile ai fini contributivi viene effettuata applicando tale coefficiente di redditività (ovvero una determinata percentuale) all’ammontare dei reali ricavi (e altri proventi).

Il significato e il calcolo del reddito imponibile ai fini impositivi:

  • viene spiegato in termini semplici il concetto di reddito imponibile ai fini impositivi, che rappresenta la base imponibile su cui deve essere calcolata l’imposta sui redditi
  • viene spiegato come calcolare l’ammontare del reddito imponibile ai fini impositivi annuale. Tale reddito, nel regime forfettario, non viene calcolato in modo analitico (come invece accade nel caso dei regimi ordinario e di contabilità semplificata), ovvero non viene calcolato come differenza precisa tra reali ricavi (e altri proventi) e reali costi derivanti dallo svolgimento dell’attività, bensì come differenza tra reali ricavi (e altri proventi), e costi stimati (o presunti) per lo svolgimento dell’attività, ovvero dei costi che vengono considerati normalmente necessari per lo svolgimento della specifica attività. Sulla base di questo calcolo, e dunque sulla base dell’incidenza relativa dei costi sul reddito, per ogni diversa tipologia di attività di impresa è stato fissato un cosiddetto coefficiente di redditività, che rappresenta una stima del rendimento dell’attività stessa: coefficienti di redditività più elevati corrispondono ad attività generalmente più redditizie, ovvero caratterizzate da costi (da sostenere per lo svolgimento dell’attività stessa) generalmente più bassi. A tal proposito nella lezione vengono mostrati i due diversi casi delle attività di artigianato e delle attività di commercio: generalmente le attività di artigianato presentano costi più bassi rispetto alle attività di commercio (basti pensare ai costi che i commercianti devono sostenere per l’approvvigionamento delle merci da vendere) e sono dunque caratterizzate da coefficienti di redditività più alti (pari al 67%), che indicano la superiore redditività delle attività di artigianato rispetto alle attività di commercio, caratterizzate infatti da coefficienti di redditività più bassi (pari al 40%).

Dal risultato ottenuto applicando il coefficiente di redditività all’ammontare dei reali ricavi (e altri proventi) occorre poi sottrarre i costi reali relativi ai contributi assistenziali e previdenziali relativi all’anno considerato.

1
La PARTITA IVA e i REGIMI per le IMPRESE INDIVIDUALI
30 minuti
2
Il REGIME ORDINARIO di PARTITA IVA a disposizione delle IMPRESE individuali
23 minuti
3
Il REGIME di CONTABILITÀ SEMPLIFICATA di PARTITA IVA a disposizione delle IMPRESE individuali
20 minuti
4
Il REGIME FORFETTARIO di PARTITA IVA a disposizione delle IMPRESE individuali
43 minuti

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iscritti: 15 studenti
durata: 110 minuti
video: 4
livello: scuole superiori